Commissione Strutture

QUESITO 18/03/2019 negli interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti serve presentare cerficato di collaudo?

con vs nota del 10/2016 avete fatto una disamina della normativa sismica, e riportavate a pag. 8 l’”anomalia” normativa sugli nterventi locali nella Regione Lombardia in quanto, ossia, se pur le ntc08 (8.4.1) cosi come le ntc2018 (8.4.3) non prevedono il collaudo sugli interventi locali, la regione Lombardia in essere con art 9 LR 33/2015 intendesottoporre a collaudo anche tali interventi.

Così si riporta a pag.9: La norma regionale, invece, fa ricadere nell'obbligo di collaudo statico anche quegli interventi che non sono inclusi nell'unione dei due insiemi citati, e cioè assoggetta a collaudo anche quegli "interventi locali" riguardanti opere non rientranti nell'art" 65: in realti, la Regione ha esteso l'obbligo di collaudo a tutti gli interventi perché il certificato di collaudo statico "tiene luogo" al "certificato di rispondenza" previsto all'art. 6z de1 D.P.R. n. 3Bo”

Le nuove FAQ datate 25/04/2018 (integrate con le NTC2018) al punto 3, in nota congiunta Ordine degli Ingegneri con il Comune di Milano un po’ ripristinano il concetto normativo (ossia non presentazione del collaudo, e regolarità strutturale da fare con la RSU) ma senza citare la Legge regionale n° 33/2015, la quale se pur modificata con legge 15/2017 non sembra essere intaccata nel suo art. 9.

Per cui la FAQ non è chiara.

In merito si chiede una nota esplicita sia dell’ordine che dalla regione/comune di Milano e quindi procedura MUTA.


RISPOSTA
05/04/2019

il parere espresso dal Comune di Milano il 25 aprile 2018 e condiviso dall'Ordine di Milano e dal Croil si basa su una recente modifica del DPR 380/2001. Nella sostanza, il certificato di collaudo richiesto dalla Legge Regionale, che è del 2015, a partire dal 2016 può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in virtù del comma 8-bis modificato dal D.Lgs. 222/2016, che recita: "Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. In pratica la legge Regionale è comunque soddisfatta in quanto si deposita un "Collaudo" che è in tutto e per tutto definito all'interno dell. art. 67 del DPR 380/2001 e che è quindi definito nello stesso articolo di legge in due modi diversi a seconda del tipo di intervento.