Commissione Strutture

QUESITO 44 del 11.03.19 quale deposito sismico richiede il posizionamento di un silos/serbatoio/cisterna?

Vorrei sottoporre all’attenzione della Commissione strutture dell’OIMI, la seguente domanda:

Il posizionamento di un silos/serbatoio/cisterna da 40 ton su soletta in cls poggiante sul terreno, richiede il deposito sismico SOLO per la parte fondazionale o ANCHE il deposito sismico per il silos?
Partendo dal fatto che, ad esempio; in Emilia Romagna è stata emanata una Delibera Regionale che specifica quali sono gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità per i quali non occorre il deposito; e che da questa delibera si evince chiaramente che il posizionamento di un serbatoio, nel caso di altezza fuori terra > 2.5m (come nel caso che mi riguarda), richiede il deposito sismico non rientrando negli interventi privi di rilevanza;

è importante sapere se anche per quanto riguarda la Regione Lombardia esista qualcosa di simile?

la domanda è legittimata dalla constatazione che, anche tenendo conto del fatto che per quanto riguarda la Regione Lombardia non esistono più “opere minori”, in base a quanto sancito dall'art. 11 comma 2 della l.r. 22/2017 che abroga l’art. 5 comma 1 bis della l.r. 33/2015,

all’interno della Circolare 14/02/1974 n. 11951, esplicativa della legge 5-11-1971, n. 1086 e mai abrogata (stando a quanto mi risulta) viene detto:

 "…….Si è pertanto ritenuto utile fornire i chiarimenti richiesti.

Innanzi tutto è necessario precisare che il campo di applicazione della legge è limitato alle opere di ingegneria civile.

Non sono quindi soggette alle disposizioni della stessa le opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, navale ed aeronautica per le parti che si riferiscono alle macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi genere e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

A questo riguardo poiché, l'argomento ha formato oggetto di alcuni quesiti posti a questo Ministero, è opportuno soffermarsi a chiarire che nell'ampia accezione della parola "macchina" si deve ritenere

inclusa ogni macchina motrice ed operatrice, termica, elettrica ed idraulica, motori, turbine, argani, gru, ascensori, montacarichi, macchine utensili (presse, torni, frese, ecc.), le macchine agricole ed ancora, per estensione di significato, i mezzi di trasporto in genere: terrestri, navale ed aereo; le caldaie, le pompe, le idrovore, i trasformatori elettrici, ecc.

Si devono altresì assimilare alle macchine……."


RISPOSTA
5 aprile 2019

Normalmente i silos/serbatoi/cisterne sono prodotti da aziende specializzate che calcolano la struttura nel rispetto della Direttiva 2014/29/UE e della Direttiva 2014/68/UE.

La realizzazione di un basamento (in c.a. o acciaio) per sostenere una tale attrezzatura  richiede il deposito sismico ai sensi dell'art. 93 del DPR380/2001 e legge regionale 33/2015 e la denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR380/2001.

Nella pratica dovrà essere riportato: il disegno del basamento con l’ingombro del silos e le sollecitazioni al piede (indicate dal costruttore), il calcolo statico e dinamico del basamento, oltre ai restanti allegati di rito.

L’opera, a seconda della dimensione dello stabilimento e delle eventuali interazioni con altre strutture, potrà essere, o meno, considerata un intervento locale (ai sensi del cap. 8.4 delle NTC2018)  e quindi potrà, o meno, essere soggetta a collaudo statico.

Nel caso sia presente un collaudatore, si ritiene opportuno che il collaudo avvenga solo a posa ultimata (e messa in carico) del silos, per valutare le interazioni tra serbatoio-basamento-terreno.

Se invece si tratta di una cisterna in c.a., andranno depositati anche i disegni ed i calcoli della stessa.