Commissione Strutture

Quesito del 26.09.2018 

Relativamente agli interventi locali, il D.Lgs 222/2016 al comma 8bis dell’art.67 del DPR 380/2001 aggiornato al 2017 riporta che “per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore Lavori”.

In questo caso è necessari presentare presso l’Ufficio Tecnico preposto il solo Deposito sismico corredato da tutti gli allegati o è necessario presentare anche la Denuncia c.a. (che a sua volta necessita di nomina del collaudatore e che a sua volta fa conflitto con quanto riportato dall’art. 67 del DPR 380/2001 sopra menzionato)?.


Risposta del 08.10.2018

l'obbligo della denuncia dei lavori in base all'art. 65 del DPR 380 è indipendente dal tipo di intervento e tale denuncia è quindi obbligatoria anche per gli interventi locali. Come giustamente da Lei indicato, in base al comma 8bis dell’art.67 del DPR 380/2001 aggiornato al 2017, la denuncia dei lavori potrà essere chiusa con una  dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore Lavori invece che con il certificato di Collaudo.

Viceversa, come ben argomentato nell'allegato B punto 5 della Dgr 30 marzo 2016 - n X/5001, il deposito sismico del progetto è valido anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del DPR 380, se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purchè la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.

Si ricorda a tal proposito che il deposito del progetto in base all'art. 93 del DPR 380 è un onere del Committente e può essere fatto dallo stesso Committente o da un suo delegato, mentre la denuncia dei lavori in base all'art. 65 del DPR 380 è un onere del costruttore. Il deposito del progetto e la denuncia dei lavori hanno quindi scopi diversi e solo in determinate condizioni possono coincidere.