Commissione Strutture

DOMANDA DEL 24.01.18 

Con la presente per richiedere chiarimento in merito a un quesito strutturale, in particolare sulla richiesta di collaudo statico fatta da parte di un tecnico comunale. In seguito a lavori per modifiche interne senza interventi sulle strutture , in sede di richiesta dell'agibilità,  viene fatta la sottostante richiesta da parte del tecnico comunale: "In considerazione del fatto che l'immobile in questione, edificato a mezzo di P.E.     /82 E  ..../82, non ha mai ottenuto il Certificato di Agibilità, la dichiarazione di idoneità statica delle opere deve essere riferita all'intero immobile e non solo a quelle di completamento relative alla DIA. Pertanto in caso di presenza di opere in cemento armato dovrà essere prodotto il collaudo delle stesse nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, altrimenti, dovrà essere prodotta una dichiarazione sull'assenza di opere in c.a. unitamente a perizia di idoneità statica del fabbricato redatta da professionista abilitato."L'immobile è un villino con piano seminterrato ed un piano fuori terra, pianto interrato con muri e fondazioni in c.a, struttura vericale a travi e pilastri in c.a., solaio intermedio e di copertura in laterocemento. Mi sembra difficile dichiarare l'assenza di opere in c.a., ma a suo tempo non è stata presentata la denuncia delle strutture. Come è possibile fare il "collaudo statico" in mancanza del progetto, delle prove sui materiali e quantaltro?

RISPOSTA DEL 20.02.18

Riteniamo che sia  sempre possibile eseguire un Collaudo statico, anche a posteriori o in sanatoria, di un edificio esistente,  raccogliendo le necessarie informazioni,  recuperando disegni ed eseguendo opportuni sondaggi. Quindi è corretta la richiesta del Comune che non accetta un Certificato di idoneità statica delle sole opere di completamento relative alla DIA nel caso di presenza di opere in c.a. mai collaudate, ma richiede un Collaudo statico, come previsto dalla L1086/71 e dal DPR 380/01.
Il riferimento da seguire su come eseguire il Collaudo, anche non in corso d’opera, è il cap. 9.1 delle NTC2008, in particolare: dovrà eseguire un’ispezione generale dell’opera nel suo complesso (come previsto al comma b del paragrafo). Quindi rilevare la posizione e dimensioni dei principali elementi portanti, ottenendo gli schemi statici e ricavando le azioni presenti, riuscendo così ad esaminare l’impostazione generale del progetto come indicato nel comma f).
E’ parere di questa Commissione che il giudizio di collaudo debba essere dato in seguito ad una verifica di sicurezza eseguita sul fabbricato coerentemente ai disposti del capitolo 8.3 delle cogenti NTC2008.
Tale verifica permetterà di allinearsi e attualizzare le richieste del DM 15-5-1985 sugli edifici costruiti in abuso edilizio, permettendo di ricostruire gli schemi strutturali, le caratteristiche di resistenza dei materiali strutturali e l’adeguatezza ai carichi di progetto. 
Potrà anche effettuare gli accertamenti, tra cui le prove di carico, previsti al comma i) dello stesso paragrafo.
Per quanto riguarda l’assenza della Pratica strutturale  ai sensi della L.1086/71, restano in predicato le sanzioni penali previste dagli art. 72,73 e 75 del DPR 380/01 per omessa Denuncia dei lavori e utilizzazione del fabbricato senza Collaudo.
Al fine di poter depositare un Collaudo in Comune si consiglia di aprire una denuncia (art. 65 dpr 380 e MUTA) assimilando l’attività svolta ad un intervento locale, procedura che dovrà essere concordate con i tecnici del SUE. Nella relazione di sicurezza occorrerà chiarire i motivi del suddetto deposito e degli accordi intercorsi con il Comune.
In tal modo l’apertura di una pratica, al quale corrisponderà un numero di protocollo, comporterà la definizione di un progettista e di un collaudatore.
Successivamente il deposito della relazione contenente la verifica di sicurezza, qualora questa riconduca ad un giudizio favorevole sulla statica del fabbricato senza che vengano eseguiti degli interventi strutturali, potrà essere depositato il certificato di collaudo. Dovrà comunque essere fatta anche una analisi di vulnerabilità sismica e, nel caso di inadeguatezza delle strutture a portare le azioni sismiche, potranno essere valutati interventi sulle strutture stesse volte a mitigare il rischio sismico in conformità all'art. C8.3 della circolare n.617 del 2 febbraio 2009.
Per quanto concerne l’impresa da inserire nei moduli di presentazione, potrà essere inserito il nominativo dell’impresa che darà le assistenze edili per l’esecuzione delle prove diagnostiche specificando questo artificio nella relazione di sicurezza.
Sempre per il deposito occorrerà probabilmente presentare un titolo edilizio (forse scia manutenzione ordinaria), il quale dovrà essere concordato con il Comune;  tale titolo sarà quello a cui far riferimento per la presentazione delle pratiche strutturali.