Commissione Strutture

Quesito 97 del 13.12.17

Avrei la necessità di capire se esistono controindicazioni o norme di legge che ne vietano l’utilizzo circa la possibilità che il committente incarichi un collaudatore per opere aggiuntive diverso dal collaudatore dell’intera opera. Nel dettaglio stiamo parlando di un edificio di nuova costruzione già collaudato da un professionista al quale viene aggiunto un balcone che è destinato a portare una “piscina” da 7x2 mt con profondità acqua 80 cm, il cui collaudatore è un professionista diverso dal primo. Sarebbe utile sapere il parere della Commissione Strutture in proposito.

Risposta del 13.12.17:

In caso di interventi successivi al completamento e collaudo delle opere strutturali, nulla osta al collaudo di un edificio o parte di esso da parte di un Professionista diverso dal responsabile del primo collaudo.

E’ responsabilità di questo secondo Collaudatore – e prima di lui del Progettista dei nuovi interventi - valutare se le opere aggiuntive o di modifica eseguite possano essere classificate come interventi locali oppure se ed in quale misura interessino la statica globale dell’edificio o di parti consistenti dello stesso. L’estensione del nuovo Collaudo sarà coerente con la valutazione di cui sopra, e solo in caso di intervento locale si può ritenere valido un Collaudo limitato ai soli interventi aggiuntivi o di modifica; in tutti gli altri casi è necessario che il nuovo Collaudo riguardi l’opera nella sua interezza. Resta inteso che in caso di dubbio sia da preferirsi una interpretazione estensiva del mandato del nuovo Collaudatore, ovvero assicurarsi che non vi siano incertezze circa i limiti di responsabilità tra il Collaudatore della struttura originale ed il Collaudatore dell’intervento successivo.