Commissione Strutture

DOMANDA:

Salvo ulteriori differimenti il prossimo 10 aprile ca (cfr. D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144) dovrebbe entrare in vigore il D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r.1/2000, art.3, c.108, lett. d)". Per un incarico professionale mi è stato chiesto quali siano gli obblighi circa adeguamenti sismici o verifiche di vulnerabilità sismica di edifici strategici o sensibili con il passaggio di una zona all’altra (da 4 a 3 e, soprattutto, da 3 a 2).
Nel comunicato stampa dell’Ordine degli Ingegneri di Milano “Anche  la  Lombardia ha  una  nuova  mappa  sismica  del  territorio” leggo il seguente passaggio: “Sulla base della nuova Zonazione, entrano in Zona 3 e quindi da verificare sismicamente, un elevato numero di edifici strategici e sensibili e pertanto Comuni e Province dovranno attivarsi, così come si renderà necessario l’adeguamento sismico obbligatorio per le stesse categorie di edifici che da Zona 3 sono passati in Zona 2 nella provincia di Brescia.“
Circa l’obbligatorietà di adeguamento sismico degli edifici strategici e sensibili nei Comuni della provincia di Brescia che passeranno dalla zona 3 alla zona 2 non sono riuscito a trovare riscontro. A dire la verità ho trovato la legislazione in merito piuttosto "confusa" e lacunosa.
È possibile gentilmente avere chiarimenti in merito e ricevere indicazione puntuale del riferimento di legge?

 

RISPOSTA del  6 febbraio 2016:

Relativamente al suo quesito risulta necessario fare una premessa legislativa sull’argomento.
Il prossimo 10 Aprile entrerà definitivamente in vigore il D.G.R. 11 luglio 2014 n. 2129 da Lei citato, il quale ridefinirà la mappatura sismica del territorio della Regione Lombardia. L’entrata in vigore di questo decreto regionale ha una valenza amministrativa e non tecnica, ovvero ridefinisce la zonazione dei singoli comuni presenti nella Regione Lombardia attraverso una catalogazione per accelerazioni attese.
Il decreto contiene l’elenco di tutti i comuni presenti nella regione Lombardia attribuendo agli stessi la nuova zona sismica di riferimento.
Vogliamo ricordare che i valori di accelerazione indicati a lato del citato elenco, non sono quelli da utilizzare per la definizione dei parametri di sollecitazione sismica ma hanno solo una valenza statistica per la ri-zonazione e riclassificazione dei comuni come peraltro sottolineato dal comunicato stampa del C.R.O.I.L del 20/10/2015.
La progettazione sismica deve essere quindi redatta conformemente alle normative nazionali cogenti, oggi le NTC2008, e relativa circolare esplicativa da cui ricavare i parametri per caratterizzare la sollecitazione sismica. La modifica della classificazione di un comune, per l’avvenuta ri-zonazione del comune stesso, avrà però come conseguenza il rispetto delle prescrizioni presenti nelle NTC da attuarsi in relazione alla zona in cui sorge (o sorgerà) l’edificio come ad esempio le analisi semplificate possibili per gli edifici in zona 4 che non potranno più essere svolte se il comune modifica la propria zonazione e argomentazioni simili.
In merito al D.G.R. 11 luglio 2014 n. 2129 la Protezione Civile sta predisponendo una sorta di “circolare esplicativa” dove esporrà alcune precisazioni al decreto e dove verranno fornite indicazioni per l’interpretazione di alcuni aspetti di rimando alle NTC2008.
Tale documento è ad oggi in via di definizione e preferiamo non fornire indicazioni specifiche fino a quando questo non verrà emesso in forma ufficiale e potrà quindi essere prima dettagliatamente analizzato e successivamente commentato.
In seguito all’emanazione del D.G.R. 11 luglio 2014 n. 2129 la regione Lombardia, oltre le 2 proroghe del 10/10/2014 e del 8/10/2015, ha emanato la legge regionale 12 ottobre 2015  n. 33 nella quale vengono presentate le disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche ovvero la regolamentazione delle responsabilità amministrative degli enti compresi quelli che devono rilasciare l’autorizzazione sismica per le costruzioni ricadenti nei comuni in Zona II (in Lombardia con la nuova zonazione non esistono comuni in Zona I).
In questo decreto sono definite anche le regole da seguire nel corso della costruzione, specialmente per quei cantieri che vedono modificare la zonazione del comune in cui sorgono, nonché gli aspetti giuridici legati al collaudo statico in corso d’opera.
Evidenziamo anche che, sempre nella legge regionale 12 ottobre 2015 - n. 33, parallelamente alla definizione degli aspetti amministrativi, all’art 3.2 viene istituita la creazione di un servizio digitale che dovrà essere utilizzato per la presentazione dei progetti. Questo servizio richiederà una standardizzazione dei documenti tecnici che si dovranno presentare e permetterà un coordinamento migliore della presentazione degli atti a livello di gestione amministrativa tra regione e comuni. Verrà mantenuto un periodo di transizione in cui sarà possibile la presentazione delle pratiche nella maniera tradizionale e in quella digitale, che diventerà però obbligatoria, salvo proroghe, da gennaio 2017.
Questa premessa è stata ritenuta doverosa per riepilogare sinteticamente gli aspetti legati alla nuova rizonizzazione sismica dei comuni Lombardi e agli iter amministrativi associati; risulta ovvio che una lettura approfondita dei citati decreti le permetterà di recepire in maniera completa gli aspetti legislativi sinteticamente prima esposti.
In merito all’obbligo di eseguire la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici strategici esistenti, la legislazione a cui fare riferimento non è quella precedentemente citata, ma ha origini più lontane risalenti all’emanazione dell’ordinanza 3274/2003 più precisamente al suo l’art. 2, comma 3. Tale ordinanza, per ovvie ragioni legate al costo che le amministrazioni avrebbero dovuto sostenere per eseguire le analisi, diede prima priorità alle zone a maggior intensità sismica, ovvero zone I e II, e successivamente a quelle minori, zone III e IV
La data ultima, per cui questo obbligo doveva essere rispettato, è stata più volte posticipata e, riferendosi alla legge N.228 del 24 Dicembre del 2012,  l’ultima pervenuta è stata quella del 31/3/2013. La legge 228 non ha però previsto una sanzione nel caso del mancato rispetto dei termini ultimi prefissati dalla citata legge.
Evidenziamo che, l’art 2 comma 3 dell’ordinanza 3274, relativamente ai soli edifici strategici, richiedeva quindi di eseguire solo la verifica di vulnerabilità ma non il relativo intervento in caso di esito negativo; tale aspetto è stato poi chiarito nella circolare DPC/SISM/0083283 del 14/11/2010 della Protezione Civile che ha precisato la non obbligatorietà dell’intervento a meno di problemi di stabilità legati ai carichi verticali.
Pertanto la verifica di vulnerabilità sismica di edifici esistenti non strategici, non è obbligatoria ai sensi delle norme sulle costruzioni citate e quindi tantomeno l’obbligo degli interventi a meno che non si ricada nelle condizioni di cui al capito 8 delle NTC2008. Recentemente però la legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero la legge 81 del 2008, in alcune sentenze successive ai crolli avvenuti dopo il sisma dell’Emilia, richiama indirettamente (nelle responsabilità dell’ RSPP) la necessità di eseguire tale verifica intesa come gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro con riferimento alle strutture che li ospitano.
Anche in questo caso è stato però riconosciuto che la verifica di vulnerabilità è intesa come analisi dell’evoluzione di un rischio e il relativo intervento come opera di mitigazione di quest’ultimo.
In questo caso le sentenze hanno riconosciuto come vincolante l’esecuzione della verifica di vulnerabilità per permettere all’RSPP una corretta analisi della gestione del rischio; la messa totale in sicurezza, ovvero l’adeguamento sismico, piuttosto che la mitigazione del rischio, ovvero il miglioramento sismico, viene demandata al datore di lavoro in relazione alle disponibilità e a specifici piani di investimento da attuare sui luoghi di lavoro per limitare il rischio.