Commissione Strutture

Pubblicato il : 18/02/2010
1. In base alla nuova normativa tecnica ed in base al DGR7374/08 della regione lombardia mi pare che ogni struttura debba essere progettata antisismica: ora non ci sono più le eccezioni per gli edifici non strategici e pubblici?
2. Ora, in Lombardia, qual'è la classificazione sismica vigente? Quella dell'ordinanza 3274/2003 (per esempio milano appartiene alla zona 4) e s.m.i. oppure quella del DM3519 (per esempio milano viene classificata, a seconda dei luoghi, in parte zona 3 ed in parte zona 4)? 
3. Come ci si deve comportare nel caso in cui si debba progettare un recupero di un sottotetto dove in pratica si devono eseguire delle nuove strutture sia di copertura sia di calpestio dei relativi locali di sottotetto? Deve essere verificato sismicamente tutto l'edificio a partire dalle fondazioni?

risposta del 25 novembre 2009
1. Con il 1° luglio 2009 il testo di riferimento per tutte le costruzioni è il D.M. 14 gennaio 2008; in base a tale Norma, la destinazione dell' edificio interviene con l' attribuzione della Classe d' Uso (2.4.2). La possibilità, peraltro non integrale, di procedere ad una progettazione per così dire "non sismica" è ora condizionata dalla severità del sito: al capitolo 7 del D.M. si legge infatti che "Le costruzioni ... in zona 4 possono essere progettate e verificate applicando le sole regole valide per le strutture non soggette all' azione sismica, alle condizioni ...".
2. Una delle innovazioni del D.M.' 08 è quella di attribuire la sismicità del sito in base alle sue coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine): il singolo comune, pertanto, non resta necessariamente caratterizzato da un unico valore di accelerazione, né tantomeno gli è univocamente attribuibile il numero di zona. Una delle carenze del D.M.' 08, viceversa, è quella di utilizzare comunque il numero di zona (v. sopra), senza peraltro fornire criteri per la sua definizione; al proposito, dunque, il riferimento più aggiornato per l' attribuzione della Zona resta quello della Tab. 3.2.I del D.M. 14 settembre 2005, che ne fa dipendere il numero dal "parametro ag = accelerazione orizzontale massima convenzionale ...".
3. Pur se la loro sintetica descrizione non mi consente di entrare nel dettaglio, le opere cui fa cenno il Collega sembrano configurare quello che il capo 8.4.1 definisce "Intervento di Adeguamento"; stando così le cose, al penultimo comma del suddetto capo si legge che "... il progetto dovrà essere riferito all' intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell' intera struttura ...". Sulla "sismicità" delle verifiche, infine, rimando a quanto sopra.