Commissione Strutture

Pubblicato il : 14/06/2010
Certificati di idoneità statica per gli edifici pubblici di proprietà del comune (scuole, caserma, municipio, centri sportivi, case comunali, ecc.). 

risposta del 14 giugno 2010
- durata del certificato di idoneità statica (10 anni? si rifà solo in caso di interventi negli edifici che tocchino le strutture? oppure in caso di eventi sismici?);
la durata del certificato di idoneità statica è analoga a quella del collaudo statico come descritto al capitolo 9 della normativa vigente ed è dunque pari alla vita utile (rimanente) della struttura sottoposta a certificazione; si intende vita utile, nel caso di struttura esistente, il numero di anni, indicati obbligatoriamente nel certificato di idoneità statica, nei quali la struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata (par. 2.4.1 NTC); è fondamentale infatti che insieme al certificato di idoneità statica venga redatto un piano di manutenzione delle parti strutturali dell'opera a cui il certificato di idoneità dovrà fare riferimento. E' chiaro che in caso di interventi sulle strutture successivi al certificato stesso ovvero in caso di sisma, la validità della certificazione stessa cessa.

- l'ingegnere che li redige deve essere iscritto all'albo da almeno 10 anni?
sì, dal momento che la certificazione di idoneità nella norma vigente viene equiparata al collaudo statico.

- è obbligatorio per tutti gli edifici pubblici elencati?(scuole, caserma, municipio, centri sportivi, case comunali, ecc.).
è fondamentale la definizione di classi d'uso come da capitolo 2.4.2 delle NTC. per le classi 3 e 4 è necessario l'adeguamento sismico e la certificazione statica; a mio avviso le case comunali ricadono invece in classe 2 e non richiedono particolari trattamenti, le scuole e i centri sportivi in classe 3, mentre caserma e municipio dovrebbero essere in classe 4. Tuttavia è opportuno, per quanto riguarda le classi d'uso 3 e 4, fare riferimento al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 con il quale sono stati definiti, per quanto di competenza statale, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (classe 4) e gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (classe 3) in quanto costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi; a titolo di esempio in classe 3 ricadono scuole, teatri, musei in quanto edifici soggetti ad affollamento e con la presenza contemporanea di comunità di dimensioni significative. Per edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese) vale inoltre quanto riportato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione dl rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni del 12.10.2007 e ss.mm.ii.