Commissione Strutture

DOMANDA 19.02.2018 

in merito agli interventi locali la normativa si esprime così:

-          NTC2008 §8.4 – “Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico” da cui sembrerebbe lecito desumere che gli interventi locali non necessitino del collaudo statico;

-          L.R. 12-10-2015 n°33 – “I lavori di cui all'articolo 5, comma 1, sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il certificato di collaudo tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera previsto dall'articolo 62 del d.p.r. 380/2001” da cui sembrerebbe che il collaudo statico sia necessario per tutti gli interventi.

-          Dlgs 222 del 25-11-2016 comma 8bis – “Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.

 E’ dunque lecito non procedere al collaudo statico per gli interventi locali laddove il direttore dei lavori rediga la “Dichiarazione di regolare esecuzione”?

RISPOSTA 21.02.2018

la questione da Lei sollevata è nota e in qualche modo controversa. Sull'argomento, per quanto ne sappiamo, Regione Lombardia non si è mai espressa ufficialmente. Viceversa le confermo che in molti Comuni, compreso il Comune di Milano, è ammesso sostituire il Collaudo statico con la dichiarazione di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori per gli interventi locali. E' parere della Commissione Strutture che tale approccio sia corretto e conforme alle norme.