Prevenzione della corruzione segnalazioni di condotte illecite - Whistleblowing

 

1.  Il Whistleblowing (o segnalazione di un presunto illecito)

E' un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla Legge 06/11/2021 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che, nell’interesse della Pubblica amministrazione e di riflesso nell’interesse pubblico collettivo, segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Il Whistleblower (segnalante)

E' chi presenta una segnalazione, relativa a violazioni riscontrate durante l’attività lavorativa, per la quale intende mantenere riservata la propria identità. Il segnalante rientra nelle seguenti categorie:

  • Personale dipendente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
  • Lavoratori autonomi, Liberi professionisti e Consulenti, Fornitori di beni e servizi, che svolgono la propria attività a favore dell’Ordine;
  • Volontari non retribuiti;
  • Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza.

 3. Il destinatario del whistleblowing (segnalazione)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT è coadiuvato da un ufficio whistleblowing di supporto specificamente nominato.

L'RPCT  riceve la segnalazione e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento e sino alla conclusione del procedimento.

4. L’oggetto del whistleblowing (segnalazione)

Secondo il nuovo d.lgs. n. 24/2023 sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto nazionale e del diritto UE già commesse o non ancora commesse per il quale il Whistleblower ritiene di possedere elementi concreti.
Nello specifico possono essere oggetto di whistleblowing: illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non sono comprese tra le informazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività; le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore; le notizie prive di fondamento o quelle già di dominio pubblico.

Diversamente da quanto previsto nella precedente LLGG ANAC n. 469/2021, ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 24/2003, le segnalazioni con cui si denuncia la commissione di atti ritorsivi subiti in conseguenza della segnalazione di un fatto illecito vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

5. Le modalità di segnalazione

Per permettere all’ RPCT di procedere alle necessarie verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti, il segnalante deve fornire elementi utili attraverso una delle modalità a seguire:

  • compilazione dell’apposito form su piattaforma informatica crittografata fornita da "Transparency International Italia" e "Whistleblowing Solutions" attraverso il progetto WhistleblowingIT. https://ordineingegnerimilano.whistleblowing.it/ 
    La piattaforma utilizza "GlobaLeaks", il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa;
  • compilazione e consegna del modulo cartaceo   all'RPCT dell'Ordine;
  • incontro in presenza o telefonico con il RPCT, previo appuntamento da richiedersi alla mail RPCT@ordineingegneri.milano.it
  • segnalazione tramite i canali ANAC, qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito o qualora abbia fondati motivi di ritenere che non verrà dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6. Procedure di gestione del whistleblowing (segnalazione)

Una volta effettuata la segnalazione, il segnalante riceverà un codice che gli permetterà di verificare lo stato della pratica, riscontrare eventuali richieste di chiarimenti, conoscere l’esito della segnalazione.
Ricevuta la segnalazione, l'RPCT provvederà a:

  • avvisare la persona segnalante della presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla data del ricevimento invitandola a monitorare la segnalazione sulla piattaforma per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti; 
  • richiedere eventuali integrazioni (in mancanza di queste, superati i 20 giorni si provvederà all’archiviazione della segnalazione);
  • svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione;
  • comunicare entro 3 mesi l'esito  della segnalazione al segnalante anche se gli accertamenti non sono conclusi. 
    Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono: correzione di processi interni; avvio di un procedimento disciplinare; trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o altri Enti preposti); archiviazione per mancanza di evidenze.

7. Riservatezza del Whistleblower (segnalante) e anonimato

La tutela di riservatezza si riferisce a chi segnala e si estende anche ai soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

In base all’Art. 12 del  d.lgs. n. 24/2023 il gestore della segnalazione ha l’obbligo di mantenere riservata la segnalazione e l’identità del segnalante. Tali dati potranno essere rilevati solo con il consenso del segnalante.

La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all’accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.
L’unico motivo di possibile rivelazione dell’identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

È possibile anche l’invio di segnalazioni anonime. Il RPCT può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza.
Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell’identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

8.  Approfondimenti

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