Accesso civico generalizzato

concernente dati e documenti ulteriori

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5bis e 5ter del D.Lgs 33/2013 , può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs 82/2005 - art. 65, mediante invio della richiesta a:

Ordine degli ingegneri della provincia di Milano
via email : segreteria@ordineingegneri.milano.it 

oppure, via posta ordinaria, all'indirizzo: 

Ordine degli ingegneri della provincia di MIlano
Segreteria - Ufficio accesso civico generalizzato
Via Pergolesi 25
20124 Milano

Contatto telefonico:  02 76003731 

L'ufficio deputato alla gestione dell'accesso civico generalizzato è la Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co.2, 5bis e 5ter del D.Lgs 33/2013.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta d'accesso a  soggetti controinteressati.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o I documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell'Ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?
Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso
dell’amministrazione. Ciò significa:

  • che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso
  • che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
  • che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso. La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:
             -  che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti,
             -  ovvero che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta