Commissione Strutture

Quesito del 09.07.2018

in riferimento alle nuove norme NTC 2018 ed in riferimento in particolare al paragrafo 8.4.3 si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla casistica edificatoria riguardante il recupero di sottotetto da eseguirsi a Milano e/o in Lombardia, se, tale attività, può essere considerata come non soprelevazione e non ampliamento, quindi se si può considerare ancora valido il chiarimento inviato dal CROIL espresso con circolare del 29-04-2016 pro. 43/2016.

Se così non fosse e fosse, come temo, equiparato ad un ampliamento e quindi ricadente negli interventi suscettibili obbligatoriamente ad adeguamento, vorrebbe dire che il recupero dei sottotetti in Italia non sarà quasi più possibile, sopratutto nei casi di multi proprietà come sono quelli maggiori.
Diverso sarebbe se si potesse lasciare al progettista, come era nelle vecchie norme NTC2008 cap 8.4.1, la descrizione della valutazione della sicurezza e, qualora necessario, procedere con l'eventuale adeguamento.

Oggi, con le nuove NTC 2018, sembrerebbe che sia obbligatorio l'adeguamento in caso di ampliamento anche se non necessario dalla valutazione della sicurezza.

Come mai il ns. legislatore ci toglie sempre di più la ns. discrezionalità progettuale e tende a ridurre l'attività edilizia a parità di sicurezza?

Risposta del 25.07.2018

Il tema da Lei sollevato è a noi noto e concordiamo pienamente con quanto scrive. Al momento, sulla base del DM2018, in pratica non sono più fattibili i recuperi dei sottotetti salvo che non si intenda adeguare l'intero edificio.
Come Ordine di Milano abbiamo inviato un quesito ufficiale al Ministero chiedendo di affrontare l'argomento e di introdurre nella Circolare un chiarimento.
Per il momento la Sua interpretazione è corretta, ma ci auguriamo tutti che venga fatta chiarezza e che non venga confermata la posizione poco ragionevole del DM.

INTEGRAZIONE DEL 10.05.2019