Commissione Strutture

Quesito 91 del 19.09.17

Dovendo valutare la capacità portante di una soletta esistente presumibilmente anni '50 , con armatura travetti in laterizio apparentemente uguale o minore di Ø 5, in un progetto di recupero sottotetto di edificio in Monza, è possibile valutare tale capacità con tabelle della epoca di costruzione (ovviamente identificato il tipo di solaio)?

L'immobile è una villetta monofamiliare a schiera con un piano cantina, un piano rialzato ed appunto un sottotetto da recuperare. L'intervento contempla il rifacimento del tetto in legno e dei muri perimetrali di appoggio dello stesso cambiando la pendenza di falda di un lato, nonchè la creazione di un foro nella soletta per la creazione di una scala interna.

La struttura dei piani sottostanti è mista in muratura piena e calcestruzzo debolmente armato, senza alcun segno di dissesto.

Rimanendo sotto l'incremento del 10% dei carichi complessivi sulle fondazioni si puo' evitare l'adeguamento dell'edificio e considerare gli interventi come locali?

Risposta del 20.09.17

La procedura per la verifica delle strutture esistenti deve essere necessariamente quella descritta nel capitolo 8 delle NTC2008. L'uso dei manuali dell'epoca può essere un riferimento per confrontare i risultati ottenuti, ma non può essere l'unico elemento di verifica. Le indagini sia sulle geometrie strutturali che sui materiali dovranno consentire di raggiungere un livello di conoscenza LC1, LC2 o LC3 in base al tipo e alla estensione delle prove in situ. Le verifiche dovranno di conseguenza essere basate sui fattori di confidenza ottenuti di conseguenza.

Tengo a precisare che il limite del 10% dell'aumento di carichi globali in fondazione definisce lo spartiacque fra interventi di adeguamento e interventi di miglioramento. Per poter considerare il recupero del sottotetto come intervento locale è necessario dimostrare che, come indicato al punto 8.4.3 della norma, "gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti" e che "l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso". Nel caso in cui il recupero del sottotetto debba essere considerato sopraelevazione (aumento del numero di impalcati e/o aumento non trascurabile dei carichi), oltre all'obbligo di adeguamento sismico, sussite l'obbligo dell'autorizzazione sismica da parte del Comune che in questo specifico caso viene chiamata "certificazione di sopraelevazione", secondo quanto previsto dalla legge regionale 33/2015 e dal D.g.r. n. X/5001 del 30 marzo 2016