Commissione Strutture

Quesito 84 del 17.07.17

In qualità di consulente sto svolgendo i controlli a campione ed il rilascio dei certificati di sopraelevazione per un Comune.
Si pone un problema di interpretazione: nel caso in cui un edificio non abbia una sopraelevazione altimetrica, ma una modifica sostanziale dei carichi accidentali dell'ultimo solaio (per modifica di destinazione d'uso), è da ritenersi soggetto al rilascio di certificazione di sopraelevazione?

Risposta del 19.07.17

Questa Commissione Strutture ritiene che per Sopraelevazione si intenda necessariamente un aumento del numero dei piani, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli stessi. Questo perchè l'unico riferimento della norma tecnica in tal senso è il capitolo 8.4.1 del DM2008 che dice "Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione....". Da qui si deduce che se cambia il numero dei piani essa deve essere considerata sopraelevazione. In questo senso, anche l'aggiunta di una copertura sopra un piano che precedentemente faceva da copertura è da considerare sopraelevazione, mentre il recupero per fini abitativi di un volume già presente non è da considerarsi sopraelevazione.

Va detto però che, indipendentemente dal rilascio della certificazione di sopraelevazione, che è previsto solo nei casi di sopraelevazione vera e propria, rimane il fatto che nel caso di variazione di destinazione d'uso con aumento significativo dei carichi variabili, è necessario procedere ad una valutazione della sicurezza dell'edificio come previsto al punto 8.3 del citato DM2008 che recita:" le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: (omissis) cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione. Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale."

Se inoltre l'aumento dei carichi variabili producesse un aumento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%, sarebbe obbligatorio l'adeguamento sismico dell'edificio sulla base del paragrafo 8.4.4 del DM2008, indipendentemente dal fatto che sia stata fatta la sopraelevazione o meno.

Tornando al Suo caso specifico, in base a quanto da Lei riferito, non riteniamo che sia necessaria la certificazione di sopraelevazione.