Commissione Strutture

DOMANDA:

Nell'ambito di una pratica di "Autorizzazione per inizio dei lavori nelle zone sismiche" (Regione Toscana) ci viene contestato il fatto che nelle unioni non sono tutte rispettate le limitazioni della Tabella 4.2.XIII delle NTC2008.
In particolare ciò che effettivamente non è rispettato nel progetto consegnato è il massimo per le distanze p1 e p2.

Preciso che nella presente email farò riferimento alle NTC2008 poichè la pratica in questione è stata presentata mesi fa, ma lo stessa situazione si ripropone con le NTC2018.

In base a quanto riportato nel Cap. 12 dell NTC e nell'Appendice nazionale alla UNI-EN-1993-1-8 (Eurocodice 3) per progettare le nostre unioni dovremmo poter far riferimento anche alla Tabella 3.3 nella citata UNI-EN-1993-1-8.
La tabella 3.3 dell' Eurocodice e la tabella 4.2.XIII delle NTC sono praticamente identiche, salvo che per alcune note integrative presenti nella tabella 3.3 e non nella 4.2.XIII.
In particolare nella tabella 3.3 dell' Eurocodice è presente una nota integrativa (la 1) che, relativamente ai "massimi", consente di oltrepassare i limiti in tabella, a patto di effettuare le opportune verifiche nei confronti di stabilità e corrosione.

Nel nostro caso la protezione alla corrosione è fornita dalla zincatura a caldo di tutti gli elementi della struttura, e le verifiche di stabilità delle parti coinvolte nell'unione hanno esito (ampiamente) positivo.

A questo punto avrei le seguenti domande da porvi:

1) Nell'ambito di una relazione di calcolo relativa a strutture metalliche redatta secondo le NTC (2008 o 2018) è fondato procedere come descritto, cioè adottare le inicazioni della tabella 3.3 dell' Eurocodice 3 o è necessario redarre la relazione utilizzando solo gli Eurocodici con relative Appendici nazionali?

2) Nel caso l'approccio descritto sia tecnicamente fondato, ma non venga accettato dal responsabile di procedimento dell'ufficio preposto al controllo, siamo impotenti o ci sono dei modi per far valere le nostre argomentazioni (sino a poterci opporre, come caso limite, ad un eventuale diniego)?

RISPOSTA DEL 15.05.2018:

Il problema da Lei citato è a noi ben noto.

Premesso che nel caso in cui le NTC diano prescrizioni più severe rispetto agli Eurocodici è obbligatorio attenersi alle prescrizioni delle NTC, siamo altresì consapevoli del fatto che spesso occorre far riferimento agli Eurocodici per comprendedre ed interpretare le NTC.

Il caso da Lei segnalato è senz'altro uno di quei casi in cui per comprendere pienamente le NTC occorre far riferimento agli Eurocodici.

Si riporta qui sotto un estratto del paragrafo 1.1 delle NTC2018.

“Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.

Pertanto è corretto considerare gli Eurocodici come "sistematico supporto applicativo" delle NTC. A fronte di tale assunzione ci risulta pertanto corretto eseguire una progettazione sulla base delle NTC e completare quanto in esse contenuto con una attenta consultazione degli Eurocodici.

Per quanto riguarda il quesito 2, riteniamo che sia corretto argomentare con riferimenti normativi, come quello sopra riportato, le proprie ragioni. Se ciò non fosse sufficiente, la nostra Commissione non sarebbe in grado di darle suggerimenti in quanto si tratterebbe di un problema legale e non più meramente tecnico.