Commissione Strutture

QUESITO 98 DEL 28.11.2017.

Dovendo progettare un piccolo soppalco (12mq) con struttura leggera in acciaio e legno e sovraccarico pari a 200 kg/mq pensavo di identificare tale intervento come "intervento locale" in quanto:

- Il soppalco è situato all'interno di un edificio residenziale di 4 piani con struttura portante in muratura di mattoni pieni;

- la superficie del soppalco di circa 12 mq è inferiore al 15% dell'unità immobiliare in cui è situato;

- La quota del soppalco è tra il piano terra e il piano primo (in sostanza è situato a 2.2 m dalla quota zero del terreno) pertanto il suo contributo nei confronti delle azioni sismiche è trascurabile (masse ridotte e quota di piano "bassa")

- non verranno realizzati piani rigidi, quindi non viene modificato il comportamento strutturale nei confronti delle forze orizzontali della muratura portante su cui il soppalco viene appoggiato;

- rispetto al carico totale di piano (di competenza dell'appartamento in questione), l'incremento dei carichi sarà sicuramente inferiore del 10%

Leggendo le NTC non si comprende esattamente come classificare l'intervento in quanto:

- non è sicuramente adeguamento

- non è un intervento di miglioramento in quanto la circolare indica:

"In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria dell’adeguamento, fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli elementi o parti strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale locale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato"

L'intevento ha un'incidenza minima nei confronti del comportamento sismico strutturale

- potrebbe essere intervento locale?

nel caso fosse un intervento di miglioramento e dovento quindi effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, come faccio ad analizzare la struttura non potendo accedere alle altre unità immobiliari in quanto di altre proprietà?

 
RISPOSTA DEL 29.11.17

il suo come tanti altri casi di interventi cosiddetti "minori", in seguito alla legge della Regione Lombardia n. 22 del 10 agosto 2017 che ha abrogato l'art. 25 della legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2017 (vedi allegati), è soggetto al deposito sismico ai sensi della legge n 33/2015 come ogni altro intervento piccolo o grande che sia di carattere strutturale in zona sismica.

Dal punto di vista del tipo di intervento, purchè dimostri che nella sostanza esso non modifica nè le masse nè la rigidezza della struttura dell'edificio, esso può essere definito come intervento locale ai sensi del capitolo 8.4.3 delle NTC2008.

Pur essendo classificabile come intervento locale, però, per effetto della legge regionale 33/2015 esso dovrà essere soggetto a collaudo statico.

Le segnalo che fino al 22 maggio 2018 il deposito sismico potrà essere fatto, con la modulistica allegata al Dgr X/5001 del 30 marzo 2016, sia in forma cartacea che per via informatica attraverso la piattaforma MUTA di Regione Lombardia. Il deposito cosiddetto dei cementi armati (art. 65 DPR 380/2001 ex legge 1086) potrà essere fatto contestualmente alla denuncia sismica o, prima dell'inizio dei lavori, con le medesime modalità di sempre.

 

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