Commissione Strutture

Quesito:  1 Settembre 2017

Se si rientra in quest'ambito (con incrementi dei carichi globali in fondazioni inferiori al 10% come da punto c dello stesso paragrafo) la legge dice che l'intervento di recupero non è considerato una sopraelevazione e quindi non è necessario procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione.
In Lombardia e, in particolare, a Milano esiste una norma più restrittiva della legge nazionale (che classifichi, ad esempio, il sottotetto come una sopraelevazione a prescindere, con gli oneri di progettazione relativi, non sempre risarciti adeguatamente in sede di onorario)?
Quale è la posizione ufficiale del nostro Ordine in merito al "Recupero dei sottotetti" quando essi siano nell'ambito di cui al riferimento normativo sopra indicato?

Risposta del 20.09.17

Relativamente la parte strutturale valgono le indicazioni presenti nella NTC2008 da lei citata, per la quale la discriminante è quella di non incrementare il n° totale dei solai. Pur realizzando un modesto aumento dell’altezza dei cordoli sommitali, nel corso di cambio di destinazione d’uso del sottotetto (che passa solitamente da non praticabile ad uso abitazione) i carichi totali in fondazione non dovranno essere aumentati oltre il 10%.Tengo a precisare che il limite del 10% dell'aumento di carichi globali in fondazione definisce lo spartiacque fra interventi di adeguamento e interventi di miglioramento. Per poter considerare il recupero del sottotetto come intervento locale è necessario dimostrare che, come indicato al punto 8.4.3 della norma, "gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti" e che "l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso". Nel caso in cui il recupero del sottotetto debba essere considerato sopraelevazione (aumento del numero di impalcati e/o aumento non trascurabile dei carichi), oltre all'obbligo di adeguamento sismico, sussite l'obbligo dell'autorizzazione sismica da parte del Comune che in questo specifico caso viene chiamata "certificazione di sopraelevazione", secondo quanto previsto dalla legge regionale 33/2015 e dal D.g.r. n. X/5001 del 30 marzo 2016