Commissione Strutture

Quesito 78 del 18.05.2017

Vi scrivo per chiedervi informazioni in merito alla realizzazione di un intervento di sopraelevazione nel comune di Milano.
Il bollettino regionale n.14 del 7 aprile 2016 al par. 2.2. prevede che:  "La realizzazione di interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente (....) dell'autorizzazione , per gli interventi localizzati in zona 2, e della certificazione per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4." e che "L’autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l’autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell’istanza, previa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 241/1990".
Essendo Milano situata in zona sismica 3 la realizzazione dei lavori è subordinata al rilascio di una certificazione.
La mia domanda è quindi:
una volta protocollata la denuncia dei cementi armati, o un deposito sismico (cioè che non ha valore ai sensi dell' art. 65  del DPR 380/2001), comprensiva di modulo 8, è il comune a dover rilasciare la suddetta certificazione?
Qualora l'ente competente non rilasci la certificazione entro 60 gg come è necessario procedere?
Faccio questa domanda perché il tecnico comunale a cui l'ho posta non sapeva l'esistenza di tale certificazione e sosteneva che il protocollo della denuncia fosse sufficiente a iniziare i lavori. Aggiungeva che il comune (SUE), per quanto ne sapesse, non rilascia tale certificazione.

Risposta del 25.05.2017

Si sottolinea preliminarmente che nel caso di sopraelevazione si deve prevedere l’adeguamento sismico, in tutti i casi indistintamente, dell’edificio soprelevato, non solo della porzione oggetto di soprelevazione.
Si rammenta innanzitutto quanto specificato in NTC 2008 §8.4.1 sul concetto di sopraelevazione:
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione.
La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, della certificazione. L’istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza” e dell’attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, redatta utilizzando il modulo 8..
L’autorità competente conclude il procedimento entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, con (casi alternativi tra loro):
·         rilascio della certificazione
·         comunicazione di diniego motivato e contestuale archiviazione dell’istanza, previa applicazione dell’art.10 bis della Legge 241/1990 di seguito riportato.

“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.”

Detto ciò, è corretto affermare che il Comune, che è l'autorità competente, debba rilasciare tale certificazione.
Purtroppo, nel caso l'autorità competente non rilasciasse tale certificazione nel termine dei 60 gg, si configurerebbe un problema giuridico-amministrativo per il quale questo Ordine non può rilasciare un parere in quanto al di fuori delle proprie competenze tecniche.