Commissione Strutture

Pubblicato il : 29/04/2010

V'è un caso di edificio esistente con sottotetto non abitabile; dovendo recuperare il sottotetto ai fini abitativi sorge la necessita' di innalzare le falde della copertura.

Il caso ricade nel punto 8.4.1 delle NTC. Devo procedere all' adeguamento di tutto l' edificio o, verificando che l' incremento dei carichi in fondazione non e' superiore al 10%, posso evitare l' adeguamento?

 


risposta del 26 aprile 2010

La risposta si può ricavare dalla lettura più attenta del paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche che definisce l'intervento di adeguamento, per il quale è necessario l'adeguamento sismico di tutto lo stabile e dalla successiva lettura del paragrafo 8.4.3 sia delle norme sia della circolare C8.4.3.

8.4.1 E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e , qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;
resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
omissis..
Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerato sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).

Quindi la sopraelevazione nel senso dell'innalzamento delle falde di copertura, a parità di numero di piani, non è una sopraelevazione ai sensi della lettera a).
Invece la variazione di destinazione d'uso ricade in pieno nella lettera b), ma se l'incremento di carichi globali in fondazione è inferiore al 10% ancora è consentito non procedere all'adeguamento di tutto il fabbricato ma solo a quello del solaio sottotetto e del tetto.

Tuttavia bisogna controllare anche i successivi paragrafi 8.4.3 e C8.4.3 che recitano:

8.4.3 Riparazione o intervento locale . In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti ....omissis.

C8.4.3 Riparazione o intervento locale. Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi
di riparazione, rafforzamento o sotituzione di singoli elementi strutturali
(travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parte di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, nè un aumento di carichi verticali statici. ...omissis.

In conclusione: se l'aumento di carichio globale in fondazione dovuto al recupero del piano sottotetto ed al rifacimento della copertura è inferiore al 10% e non vi sono variazioni di rigidezza importanti a fini della ridistribuzione dei carichi orizzontali e verticali, si può non procedere ad adeguare tutto l'edificio.