Commissione Strutture

Pubblicato il : 25/05/2011

Come si concilia il DM 14.01.2008, che nel caso di intervento localizzato su edifici esistenti non prevede la necessità di collaudo con il resto della normativa che invece questa eccezione non la prevede?

risposta del 11 maggio 2011
Le NTC2008, al paragrafo 8.4, affermano che gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico; non si afferma tuttavia che gli interventi locali non devono essere sottoposti a collaudo statico.
Nella definizione di riparazione od intervento locale si afferma peraltro che tali interventi devono comunque comportare un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Se trattasi dunque di riparazione o sostituzione di parti ammalorate è chiaro il miglioramento prescritto ed è anche evidente che non necessita un collaudo statico di un elemento che non cambia l'organismo strutturale, ma ritorna efficiente al 100%.
Se trattasi invece di organismi strutturali, anche se parziali o locali,ovvero di strutture che ricadano nella definizione di strutture o elementi strutturali per la legge ex 1086 ora DPR 380, è comunque previsto da tali leggi che vi sia un deposito e l'individuazione di soggetti responsabili nelle figure professionali di progettista strutturale, direttore dei lavori delle strutture e collaudatore statico; dunque in tali casi il collauo statico resta obbligatorio.