Commissione Strutture

Pubblicato il : 25/05/2011
nelle Istruzioni al capitolo 10 viene scritto
...
d) la validazione indipendente del calcolo
Nel caso di opere di particolare importanza, ritenute tali dal Committente, questi assumerà ogni onere dell' effettuazione di un controllo incrociato sui risultati delle calcolazioni
- attraverso la ripetizione dei calcoli da parte di un soggetto qualificato, prescelto dal Committente, diverso dal progettista originario delle strutture, eseguita mediante l' impiego di programmi di calcolo diversi da quelli impiegati originariamente;
- mediante l' impiego, da parte del progettista e/o del soggetto validatore, di programmiche possiedano i requisiti richiesti dalle NTC diversi da quelli impiegati originariamente, che consentano la impostazione, la lettura e l' analisi del modello al loro interno, possibilmente attraverso file di trasferimento.
Il quesito è il seguente:
se il progettista originario è straniero e non iscritto ad alcun Ordine quindi non abilitato, il validatore (Ing.Italiano abilitato) può presentare al Genio Civile la Relazione di Calcolo in sostituzione o ad integrazione di quella del progettista originario?  Se la Relazione del validatore è solo ad integrazione, può essere strutturata come una Relazione di Calcolo "semplificata" che fa riferimento e richiama quella originaria in lingua Inglese, pur riportando e descrivendo le nuove ricalcolazioni in maniera esaustiva?


risposta del 12 aprile 2011
Il presupposto è che si tratti di "opere di particolare importanza", ritenute tali dal Committente.
In questo caso si configura quasi sempre il problema dell'assicurabilità dell'opera e dunque della necessità di una validazione terza indipendente.
Se pertanto si è di fronte ad un opera di particolare importanza non ha senso nè significato confondere, anche ai fini delle responsabilità, i ruoli e gli operati di progettista e validatore terzo.
Quindi la risposta è : la relazione di calcolo dovrà essere sempre firmata e sottoscritta dal progettista anche se redatta da altri.
Inoltre il Genio Civile non richiede il deposito di documentazione da parte di un eventuale validatore terzo, ma solo da parte di progettista, DL e Collaudatore. Saranno Committente e Assicurazione che eventualmente potranno richiedere due relazioni distinte.
Infine il significato di questa parte del capitolo 10 è colto anche attaverso la obbligatorietà della nomina del Collaudatore in corso d'opera il quale, per opere non di particolare importanza, di fatto si sostituisce al validatore terzo e ne fa le veci.