Commissione Strutture

Nella delibera regionale in oggetto, in particolare viene richiamato l'art. 104 del d.p.r. 380/2001 che prescrive che:

art. 1 - Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro 15gg dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio della regione.

art. 2 - L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche.

...... 
art. 5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.


Il quesito che pongo è il seguente:

L'arco temporale di riferimento a cui si riferisce l'art. 104 è quello compreso tra la data di pubblicazione del DGR ovvero il 11/07/2014 e la relativa data di entrata in vigore dello stesso ovvero il 14/10/2014?


Risposta del 11 settembre 2014

La risposta al quesito è il 14 ottobre 2014.
Tuttavia aggiungo che sull'art. 104 le Regioni dal 2003 hanno cercato di intervenire più volte presso il Governo per farlo modificare senza esito.
E' in fase di redazione la Legge Regionale che tratta queste questioni compreso il transitorio (art.104).
La questione posta da anni è che il 104 era costruito per zone di nuova classificazione (ex legge 64) e non per zone che cambiavano classificazione. 
Restiamo in attesa dell'approvazione del nuovo testo o di una regolamentazione del transitorio.