Commissione Strutture

Quesito

Richiamo la Vs. attenzione sul D.L. 29/12/2011, n. 216, pubblicato in G.U. 29/12/2011, n. 302, (vedi decreto Milleproroghe) che reca la proroga di termini previsti da disposizioni legislative di varia natura, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Verifiche sismiche.
Prorogati di un ulteriore anno, al 31/12/2012, i termini entro cui:
devono essere effettuate a cura dei proprietari degli edifici, in via prioritaria per edifici e opere in zone sismiche 1 e 2, le verifiche tecniche di cui all’art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del P.C.M. 3274/2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984.

Si evidenzia nel decreto che sono state rilevate numerose ed evidenti lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto concerne gli edifici e le opere che rivestono un’importante ruolo strategico e rilevante per le finalità di protezione civile.

La disposizione, infatti, si propone di richiamare all’attenzione l’interesse prioritario che riveste tale ambito e soprattutto di incentivare con ogni mezzo tale attività, dando particolare rilievo anche all’individuazione di criteri di priorità nell’esecuzione delle verifiche, legati all’importanza degli edifici e delle opere nell’esecuzione delle verifiche, legati all’importanza degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti ai fini di protezione civile, la cui sicurezza riveste un ruolo fondamentale in situazioni di emergenza.

Di quanto sopra interpreto che tutti gli edifici d’interesse strategico o di manifesta pericolosità rispetto al pericolo di collasso, devono essere sottoposti a verifiche strutturali, comprese quelle per le azioni sismiche, a cura dei proprietari, eccetto quelli progettati con le norme sismiche del 1984.

Le modalità di procedura delle verifiche, e degli interventi edili se necessari, sono ben indicate nell’ordinanza 3431/2005, e nelle NTC8, per tutti i tipi di edifici;

si tratta però di poter sapere in ogni momento dall’inizio del 2013 se i proprietari avranno proceduto a quanto loro richiesto.

La redazione di un “fascicolo del fabbricato”, come quello previsto nella legge 494 per la manutenzione dell’edificio, appare pertanto necessaria.

Appare pertanto chiaro che entro l’anno corrente i proprietari degli edifici di cui sopra sono obbligati a farli verificare sotto l’azione sismica, ed apporvi le necessarie modifiche, tenuto conto che ora tutto il territorio nazionale è sismico seppur con diversi gradi di sismicità.

Vi sarei grato di un Vs. commento.


Risposta del 16 gennaio 2012

le Sue considerazioni sono del tutto valide, ovvero nel corrente anno 2012 (a meno di ulteriore proroga prima del 31.12.2012; proroga che peraltro è arrivata puntualmente negli ultimi anni):

E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1. [art. 2, comma 3, Ordinanza del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003].

Tale disposizione è valida solo per gli edifici esistenti
(ad esclusione di quelli progettati nel rispetto della Normativa sismica del 1984 e successive (comprese le NTC2008)).

Ovviamente tutte le costruzioni di nuova realizzazione (e denuncia presso i competenti organi comunali) devono essere progettate nel rispetto delle NTC08, pertanto rispettano i requisiti sismici richiesti dall'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza 3274/2003.