Commissione Strutture

Quesito 2 - Nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia - Informazioni sul regine transitorio.

Vorrei chiedere una delucidazione in merito alla nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia, che entrerà in vigore il 14 ottobre prossimo.
Alcuni comuni, come ad esempio Milano, passeranno dalla zona 4 alla zona 3; ciò comporta, secondo le NTC 2008, che durante la fase di progettazione non sarà più consentito applicare le regole di analisi e verifica valide per le strutture non soggette all’azione sismica, svolgendo un’analisi sismica semplificata (analisi statica equivalente assumendo Sd(T1)=0,07g) e rispettando solamente i dettagli costruttivi descritti nel capitolo 7, ma si dovrà determinare l’azione sismica dal calcolo dello spettro di risposta elastico ridotto tramite il fattore di struttura e gli elementi strutturali dovranno essere dimensionati e verificati applicando per esteso le regole esposte nel capitolo 7.

Il mio dubbio è relativo al comportamento da tenere nel caso di progetti già avviati, in particolare nel caso in cui al 14 ottobre 2014 non fosse ancora stata depositata una denuncia delle strutture, ma fosse già stata presentata una pratica edilizia, si dovrà comunque tenere conto della variazione di classificazione sismica oppure si potranno utilizzare ancora i criteri di progettazione strutturale per i siti ricadenti in zona 4?

Diversamente se per un lavoro in corso è già stata depositata una denuncia delle strutture, eventuali successive integrazioni potranno tenere conto della classificazione in vigore al momento del primo deposito?


Risposta del 11 Settembre 2014

Non vi sono al momento indicazioni chiare sul regime transitorio.
Tuttavia in passato, la magistratura e la pubblica amministrazione si sono pronunciate nel modo seguente:

  1. nel caso di opera pubblica, a valere è la data di approvazione amministrativa del progetto con i relativi finanziamenti;
  2. nel caso di opera privata, a valere è il momento del primo deposito delle strutture (legge 1086);
  3. ogni successiva integrazione seguirà quanto in vigore al momento del primo deposito.